Dal campo di applicazione dell’articolo 61 del D.Lgs n. 276 del 2003 sono esclusi:
- agenti e rappresentanti di commercio, che continuano ad essere regolati dalle discipline speciali;
- professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (il caso tipico è quello del lavoro giornalistico);
- collaborazioni rese nei confronti delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- componenti di organo di amministrazione e controllo di società;
- partecipanti di collegi e commissioni (inclusi gli organismi di natura tecnica);
- titolari di pensione di vecchiaia;
- i rapporti con la Pubblica Amministrazione (Circolare Ministeriale del 15 luglio 2004);
- i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente che non comportino per il precettore un compenso complessivo superiore a 5 mila euro percepito nell’anno solare.
|
|